Proroga contratti COVID: è possibile sostituire il supplente in caso di rinuncia

A seguito del nostro intervento, il MI pubblica la FAQ F000423, con la quale chiarisce la possibilità di dare continuità ai contratti anche in caso di rinuncia del supplente.


FLC CGIL NAZIONALE

A seguito del nostro sollecito il Ministero ha pubblicato la FAQ n. F000423, con la quale ha chiarito che, in caso di rinuncia del supplente alla proroga del contratto COVID fino al 31 marzo 2022, la scuola può individuare un altro supplente a cui conferire l’incarico.

Questo, in ragione del fatto che la finalità della norma è quella di soddisfare le esigenze di funzionamento della scuola connesse all’emergenza sanitaria in corso. A questo proposito, le risorse stanziate sono sufficienti ad assicurare la necessaria copertura finanziaria, non essendoci aggravio di spesa.