Bonus 150 euro e lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato: le istruzioni operative dell’INPS

Il bonus sarà attribuito a chi ha una retribuzione imponibile previdenziale nel mese di novembre 2022 non superiore a 1538 euro. Indennità riconosciuta in via automatica. Si attendono chiarimenti sull’autocertificazione per i dipendenti pubblici.


Il decreto legge Aiuti ter (DL 144/22) agli articoli 18 e 19 riconosce una somma di 150 euro una tantum da erogare nel mese di novembre ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie.

Tale intervento mobilita circa 3 miliardi di euro, 1 per i dipendenti, 1,25 per i pensionati, 230 milioni per disoccupati, precari ed altre categorie fragili, 400 milioni per i lavoratori autonomi.

In particolare, l’articolo 18 prevede che l’indennità una tantum sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022.

L’INPS con la circolare 116 del 17 ottobre 2022, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce istruzioni applicative sull’indennità una tantum, per i lavoratori dipendenti.

Requisiti

Nella circolare vengono riepilogati i requisiti richiesti per aver diritto all’indennità

  • sussistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato anche con contratto a tempo parziale nel mese di novembre 2022
  • retribuzione imponibile previdenziale nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro (anche se erogata a dicembre 2022)
  • non essere titolare delle prestazioni (ad es. pensione, reddito di cittadinanza, ecc) per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.

Da segnalare che il riferimento all’imponibile previdenziale e non fiscale (come previsto espressamente per i pensionati) riduce in maniera significativa la platea degli aventi diritti anche nei settori della conoscenza.

Nel settore privato l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.

L’indennità non è riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

Modalità di erogazione dell’indennità

Sussistendo i requisiti sopra elencati, l’indennità è riconosciuta in via automatica (quindi senza la necessità di presentare una specifica istanza), previa dichiarazione resa dal lavoratore “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022. Come detto in precedenza, si tratta delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.

Segnaliamo che la Circolare 116/22 l’INPS non ha espressamente escluso dalla presentazione di tale dichiarazione i dipendenti pubblici. Si attendono a tal proposito novità. Auspichiamo che come avvenuto in occasione della precedente indennità una tantum di 200 euro, vengano emanate specifiche disposizioni finalizzate a chiarire che non sono tenuti a rendere la dichiarazione i dipendenti delle amministrazioni centrali o delle altre amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze NoiPA.

Caratteristiche dell’indennità una tantum

L’indennità una tantum di 150 euro non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Ulteriori indicazioni

La circolare ricorda che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e che hanno avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021”.

In particolare con la retribuzione di novembre 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori a tempo determinato laddove in forza in tale mese, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti sopra indicati.

Il pagamento da parte dell’INPS sarà residuale, a domanda, in base ai requisiti previsti dalla legge, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, se spettante.

Circolare INPS 116 del 17 ottobre 2022 – Istruzioni applicative e contabili indennità una tantum 150 euro