ATA

Graduatorie terza fascia ATA e punteggio per servizio presso enti di formazione professionale

Il Tribunale di Pordenone ha accolto un ricorso promosso della FLC CGIL territoriale.


Una signora aveva presentato il 3 aprile 2021 domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio 2021-2024 per il personale ATA indicando, all’interno dell’istanza, il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo non statale presso l’ANFE e presso l’ERIS Ricerca Orientamento Formazione Lavoro, enti entrambi accreditati dalla Regione per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, venendole attribuito il punteggio per la graduatoria di assistente amministrativo e per la graduatoria di collaboratore scolastico. Era stata pertanto inserita nella graduatoria di istituto di III fascia personale ATA per poi venir individuata dall’Istituto d’Istruzione Superiore quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato in qualità di collaboratrice scolastica per una supplenza temporanea di 36 ore settimanali.

Successivamente riceveva comunicazione dall’Istituto di rettifica del punteggio per la graduatoria di assistente amministrativo e per la graduatoria di collaboratore scolastico cui seguiva con decreto in autotutela del dirigente scolastico la risoluzione del contratto con efficacia immediata, in base alla risposta fornita dall’Ufficio scolastico secondo cui non sarebbe valutabile il servizio prestato presso Enti di formazione professionale, anche se accreditati dalla Regione, nella III fascia della graduatoria d’Istituto del personale ATA non essendo tale servizio indicato nelle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio secondo il DM 50/21.

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 24 novembre 2022, ha accolto il ricorso dell’interessata inserita nelle graduatorie di terza fascia ATA ai sensi del DM 50/21 difesa dagli Avv.ti Cinzia De Roia e Francesca Fagotto del Foro di Pordenone, di rettifica del punteggio derivante dal servizio reso presso enti di formazione professionale, in tal modo recuperando nuovamente il punteggio originariamente assegnato.

Queste, in sintesi, le motivazioni estratte dalla sentenza: “Orbene reputa l’adito Tribunale che il servizio prestato dalla signora … presso il Centro di Formazione Professionale ………. …. e presso … risulti INQUADRABILE AI SENSI DEL DM 50/2021 TABELLA ALLEGATO A.1 punto 7.2 lett. C) – assistente amministrativo – e TABELLA ALLEGATO A.5 punto 4.2 lett. G) – collaboratore scolastico – NELLA CATEGORIA “Scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”. I Centri di Formazione Professionale, qualora accreditati dalla Regione, costituiscono ex lege un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di Istruzione.”.