Docenti, anno di formazione e prova: facciamo un richiamo alla normativa vigente, in attesa della nota annuale del Ministero

Chi è tenuto a sostenere il percorso e chi non deve ripeterlo. Esempi e casistiche utili a lavoratori e scuole


FLC CGIL Nazionale del 08/09/2023

Una volta formalizzata lassunzione con la presa di servizio e la stipula del contratto individuale di lavoro, il docente neo-assunto (o il docente a TD con contratto al 31 agosto di cui all’art. 5, commi da 5 a 17, del DL 22 aprile 2023 n. 44 e art. 59 comma 9-bis del DL 73/21) deve svolgere numerosi adempimenti, tra cui rientra il percorso di formazione e prova

Pubblichiamo questo approfondimento che richiama la normativa aggiornata e vigente a oggi sull’argomento, in attesa che il Ministero dell’Istruzione e Merito emani la consueta nota annuale, per rispondere ai dubbi inerenti la platea del personale coinvolto.

Norme di riferimento:

D.P.R. N. 417 del 31 maggio 1974 art. 59

DLgs 297/94 art. 11 e artt. 437- 440

Legge 107/15 commi da 116 a 120 e comma 129

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 art. 68

DM n. 226 del 16 agosto 2022

A queste si aggiunge la nota emanata ogni anno dal Ministero per lanno di formazione e prova. Quella di questanno ancora non è stata pubblicata. Tuttavia quella dello corso anno, la nota 39972 del 15 novembre 2022, contiene diverse indicazioni utili.

Sono tenuti a sostenere il percorso di formazione e prova:

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a TI
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo (la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione)
  • i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo su altro grado nella mobilità professionale.

Rientrano nella platea del personale coinvolto anche:

  • i docenti assunti nella.s. 2023/24 da GPS 1 fascia sostegno – ai sensi dellart. 5, commi da 5 a 17, del DL 22 aprile 2023 n. 44
  • i docenti assunti dal concorso “straordinario bis” ai sensi dellart. 59 comma 9-bis del DL 73/21
  • i docenti assunti da GPS 1 fascia o da straordinario bis negli a.s. precedenti, che hanno rinviato il periodo di prova

Chi non deve svolgere il periodo di formazione e prova:

Come chiarito nella nota 39972 del 15 novembre 2022, non sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova i docenti:

  •  che lo abbiano già svolto nello stesso ordine/grado di nuova immissione in ruolo o in cui hanno ottenuto il passaggio di ruolo (ad eccezione degli ITP transitati sulle classi di concorso di tabella A e viceversa);
  •  già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente lanno di formazione e siano assunti in via definitiva sul medesimo ordine/grado
  •  che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nel medesimo ordine/grado
  • coloro che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola
  • i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine/grado

Rinvio percorso di formazione e prova:

Se nellanno di assunzione, il docente non riesce a svolgere il percorso di formazione e prova  per maternità, aspettativa, congedo o malattia, si determina il rinvio del percorso allanno successivo.

Valutazione negativa:

Se non si supera il percorso di formazione e prova per valutazione negativa, la proroga può essere disposta una sola volta. Se al termine del secondo anno la prova dovesse avere ancora esito sfavorevole, linteressato è dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza.

Il percorso formativo è caratterizzato da:

  • lassegnazione di un docente tutor” (esperto) che seguirà il docente durante lanno di prova
  • la frequenza di attività formative per un impegno pari a 50 ore, di cui una parte on-line
  • la produzione di elaborati sulle attività svolte, generati dalla piattaforma di formazione INDIRE, che sarà oggetto del colloquio con il comitato di valutazione

Il superamento del periodo di formazione e prova implica lo svolgimento di almeno centottanta giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e al superamento del test finale. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con contratto a part time.

Non appena il Ministero pubblicherà la nota sul percorso di formazione e prova per l’a.s. 2023/24 forniremo ulteriori approfondimenti.