Guida completa su requisiti, procedure, tempistiche
FLC CGIL Nazionale del 15/06/2026
Con il termine delle lezioni e dell’anno scolastico, decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori della scuola con contratti a tempo determinato in scadenza hanno diritto alla NASpI.
Ecco tutto quello che c’è da sapere per non commettere errori e ottenere il sussidio nei tempi corretti.
Che cos’è la NASpI?
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, erogata dall’INPS a domanda dell’interessato. Ha lo scopo di fornire un sostegno al reddito a coloro che hanno perso involontariamente il proprio posto di lavoro.
Chi può richiederla?
La NASpI spetta al personale della scuola (docenti e ATA) con contratto a tempo determinato che si trova in stato di disoccupazione involontaria. Riguarda, quindi, a partire dal momento della scadenza naturale del contratto, i titolari di supplenze brevi e saltuarie, incarichi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e annuali (31 agosto).
I requisiti obbligatori:
Per averne diritto, occorre soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:
- Disoccupazione involontaria: il contratto di lavoro deve essere scaduto. Non spetta in caso di dimissioni volontarie (salvo dimissioni per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità).
- Requisito contributivo: servono almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. I periodi che hanno già dato luogo a una precedente prestazione di disoccupazione non vengono computati una seconda volta.
- Stato di disoccupazione: è necessario dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) e partecipare alle iniziative di politiche attive presso il Centro per l’Impiego di competenza.
Durata
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni. Di conseguenza, il sussidio può essere pagato per un massimo di 24 mesi (2 anni). I periodi contributivi che hanno già dato luogo a precedenti prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal calcolo.
Come e quando si presenta la domanda?
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro un termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (dal 1° luglio per i contratti in scadenza il 30 giugno).
Tuttavia, la tempistica di invio influisce direttamente sulla decorrenza del pagamento:
- Domanda entro 8 giorni dalla fine del contratto: la NASpI decorre dall’8° giorno stesso (garantendo la massima continuità economica).
- Domanda dopo l’8° giorno (ma entro il 68°): la NASpI decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
I canali per fare domanda
Si può procedere in due modi:
- Online in autonomia: accedendo al portale dell’INPS tramite le credenziali SPID, CIE o CNS. All’interno del portale, si accede al servizio “NASpI: indennità di disoccupazione” e si segue la procedura guidata. La DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) viene solitamente integrata direttamente nella domanda online.
- Tramite Patronato: per non commettere errori, si suggerisce di rivolgersi alle sedi territoriali della FLC CGIL e al Patronato INCA CGIL. Il servizio per l’invio della disoccupazione è gratuito per legge.
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Per prendere un appuntamento e avere ulteriori informazioni, rivolgiti alle sedi territoriali dell’INCA e della FLC CGIL.
