Spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria: indicazioni operative sulle fasi e i tempi di gestione a cura delle scuole e degli Uffici territoriali

La nota del Ministero chiarisce le modalità di costituzione dei posti orario di cui beneficeranno i supplenti


FLC CGIL Nazionale del 19/06/2026

L’Ordinanza Ministeriale 27 del 16 febbraio 2026 ha introdotto delle novità in materia di gestione degli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore nella scuola secondaria.

Sulla materia era intervenuta a suo tempo la Legge 29 dicembre 2001 n. 448, che aveva disposto che, nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuissero ai docenti in servizio nella scuola secondaria, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni pari o inferiori a 6 ore, come ore aggiuntive di insegnamento, oltre l’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

L’Ordinanza Ministeriale, pur nel rispetto della normativa vigente, ha poi previsto che gli spezzoni pari o superiori a 6 ore, che residuino dopo l’attribuzione su base volontaria ai docenti in servizio a scuola, vengano aggregati a cura degli Uffici scolastici per costituire posti orario. L’obiettivo, in questo caso, è quello di ridurre il numero dei contratti a tempo determinato su spezzone orario e, al contempo, incrementare lentità oraria delle supplenze, favorendo il completamento per i lavoratori precari della scuola.

La Nota n. 16054 emanata dal Ministero dell’Istruzione il 19 giugno 2026 fornisce quindi indicazioni operative alle scuole e agli uffici, indicando come procedere per la gestione di tali spezzoni.

Di seguito le fasi operative relative agli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria individuate dal Ministero:

FASE 0

Competenza: dirigenti scolastici

Il dirigente scolastico, entro il 15 luglio, interpella i docenti titolari per la.s. 2026/2027, compresi coloro che hanno ottenuto la mobilità in ingresso e ne acquisisce l’eventuale disponibilità a svolgere ore aggiuntive oltre lorario dobbligo fino a un massimo di 6. Entro il 20 luglio fornisce comunicazione degli esiti della rilevazione all’Ufficio scolastico territoriale.

FASE 1

Competenza: Uffici territoriali.

Gli Uffici territoriali, entro il 24 agosto, nellambito della gestione dellorganico e delle disponibilità di fatto, nonché della relativa mobilità, utilizzano tutti gli spezzoni orari disponibili, compresi tutti gli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria.

FASE 2

Competenza: Uffici territoriali.

Qualora alla fine della fase 1 sussistano ulteriori disponibilità di spezzoni inferiori a 7 ore, gli Uffici territoriali, sulla base delle comunicazioni ricevute in fase 0, assegnano alle scuole la gestione delle ore per le quali i dirigenti scolastici abbiano comunicato la possibilità di riassorbimento interno. La procedura termina entro il 25 agosto.

FASE 3

Competenza: Uffici territoriali.

Completata la Fase 2, tutti gli spezzoni residui che si trovano nelle disponibilità dellUfficio (compresi quelli inferiori a 7 ore) vengono utilizzati al fine della creazione dei posti orario previsti nellOrdinanza ministeriale n. 27/2026.

Tempistica: la procedura deve essere terminata prima delle operazioni finalizzate alla verifica di nominabilità relativa ai docenti confermabili su posto di sostegno.

FASE 4

Competenza: Uffici territoriali.

Completata la Fase 3, tutti gli spezzoni residui inferiori a 7 ore che non sono stati utilizzati per la costituzione dei posti orario vengono restituiti alle scuole ai fini delle assegnazioni interne.

Tempistica: procedura da terminare entro il 31 agosto.

FASE 5

Competenza: dirigenti scolastici.

A partire dal 1° settembre, formalizzate le assegnazioni ai docenti titolari che hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere di ore aggiuntive oltre lorario dobbligo in Fase 0, le disponibilità orarie inferiori a 7 ore restituite dagli Uffici territoriali, o sopravvenute per qualsiasi ragione dopo linizio dellanno scolastico, sono gestite dai dirigenti scolastici secondo il seguente ordine di priorità:

a) attribuzione interna ai docenti in servizio in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per linsegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine:

  • docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
  • docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
  • docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;

b) attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia di istituto;

  • c) attribuzione interna ai docenti in servizio sprovvisti dellabilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, secondo il seguente ordine:
  • docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
  • docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
  • docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;

d) attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto.

Tempistica: procedura da svolgere a decorrere dal 1°settembre, non oltre il 31 dicembre.

La FLC CGIL, sin da quando è stata introdotta la Legge 448 del 28 dicembre 2001, ha espresso con nettezza la propria contrarietà all’assegnazione degli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore nella scuola secondaria oltre l’orario d’obbligo previsto dal CCNL.

Oggi quella norma non viene cancellata, cosa che richiederebbe evidentemente un intervento legislativo, ma l’applicazione viene mitigata attraverso la possibilità di assegnare gli spezzoni fino a 6 ore, che residuano dall’attribuzione al personale interno, ai docenti precari, mediante la costituzione di posti orario che saranno oggetto di nomine provinciali da GPS.

Si tratta quindi di un passo in avanti, che rivendichiamo come FLC CGIL, visto il lavoro complesso svolto nella informativa sindacale e nel confronto, sul testo dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026. Si introduce quindi una maggiore tutela per i docenti precari che, stante la difficoltà spesso denunciata dalla FLC CGIL nell’ottenere un completamento orario, potranno beneficiare, nella fase di assegnazione delle supplenze provinciali, di posti di entità oraria maggiore, con conseguente beneficio in termini di condizioni di lavoro e retribuzione.

Nota_16054_del_19_giugno_2026_Gestione_spezzoni_inferiori_7_ore_scuola_secondaria_ulteriori_indicazioni_operative