Accolto il ricorso della FLC CGIL di Pordenone. La scuola deve consentire al sindacato di conoscere la remunerazione del salario accessorio del singolo lavoratore. Per contratto e per legge.
Non più tardi di dieci giorni fa, precisamente il 27 gennaio 2021, il Tar del Friuli Venezia Giulia ha sentenziato che la scuola deve consentire al sindacato che lo richiede l’accesso agli atti contenenti le singole somme percepite dal singolo docente o ata in materia di salario accessorio.
Il Tar ha rigettato ogni argomentazione avanzata dall’Amministrazione. La quale, non solo aveva rifiutato l’accesso alla documentazione ma si era perfino rifiutata di adempiere all’invito della Commissione per l’accesso – a cui la FLC CGIL dopo il primo rifiuto aveva fatto successivamente ricorso – di riesaminare l’istanza del Sindacato. Ricorso che è stato accolto.
Ma vediamo sinteticamente, di seguito, le motivazioni della sentenza:
- Il sindacato locale è legittimato ad accedere agli atti richiesti (retribuzione nominativa di salario accessorio) contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte.
- Il CCNL del 19 aprile 2018 dà facoltà di accesso ai sindacati agli atti di cui si parla in forza del diritto all’informazione previsti dall’art. 5 comma 1 e 4.
- La documentazione contenente i dati in forma integrata o parzialmente disaggregata non è sufficiente.
- Il diritto alla riservatezza non è una giustificazione perché non si tratta di dati sensibili.
- Senza l’informazione su questi dati non è possibile l’esercizio dei diritti sindacali.
- La legge 241/90 è la base giuridica dell’accesso perché essa garantisce sempre l’accesso ai dati amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi giuridici (art 24 comma 7).
- Già il Consiglio di Stato si è pronunciato in questo senso con una sentenza del 20 luglio 2018 n. 4417.
Quindi per il TAR del Friuli Venezia Giulia non solo la legge 241/90 ma lo stesso CCNL è strumento giuridico sufficiente per accedere da parte del sindacato ai dati del singolo lavoratore in materia di salario accessorio.
Si può concludere che con questa sentenza i pareri ARAN e del Garante della privacy emanati di recente – che intendevano disconoscere il diritto all’informativa del sindacato – sono di fatto del tutto denegati.