Legge di bilancio 2023: sintesi degli interventi

Al primo banco di prova della nuova maggioranza, approvato un provvedimento senza risorse e regressivo


È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

In una specifica notizia abbiamo presentato le norme che hanno un impatto diretto o indiretto sui nostri settori (scuola, università, ricerca e AFAM). Approfondisci.
Qui, invece, analizziamo altre disposizioni di carattere generale (contratto, lavoro agile, misure fiscali, congedi, pensioni, assegno unico universale) o specifici interventi.

Indice

 

Disposizioni di carattere generale

Altri interventi

Contratto: emolumento accessorio una tantum

Incrementate di un miliardo di euro e per il solo 2023 le risorse a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2022 aveva stanziato 310 milioni per il 2022 e 500 milioni a decorrere dal 2023 per la contrattazione collettiva 2022-2024.
L’emolumento una tantum per il solo 2023 ha precise caratteristiche

  • è corrisposto per tredici mensilità nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio
  • è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023
  • ha effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza
  • non è computabile agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, nonché delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del prestatore di lavoro in caso di morte di quest’ultimo.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale (ad es. Università ed Enti Pubblici di Ricerca), gli oneri per l’una tantum sono posti a carico dei rispettivi bilanci e sono destinati alla medesima finalità.
(art. 1 commi 330-333).

Esonero contributivo lavoratori dipendenti per l’anno 2023

Reintrodotto in via eccezionale anche per il 2023, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
In considerazione dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. (art. comma 281)

Lavoro agile per i lavoratori fragili e sostituzione del personale nelle istituzioni scolastiche

I datori di lavoro, fino al 31 marzo 2023, favoriscono lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (lavoratori cd fragili), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a parità di retribuzione e salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali più favorevoli.
Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni sopra indicate è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l’anno 2023.

Misure fiscali

Incrementata da 65 mila a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. (art. 1 comma 54)

Ridotta dal 10 al 5 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa di produttività erogati nel 2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato nel limite di 3.000 euro lordi complessivi (innalzato a 4 mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro). (art. 1 comma 63)

Disposizioni di carattere generale

Assegno unico e universale per i figli a carico

Le disposizioni inserite

  • rendono permanenti, al fine della misura dell’assegno, le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente:
    • tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico;
    • tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico.
  • prorogano un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell’ambito dei nuclei familiari rientranti in specifiche situazioni
  • introducono:
    • un incremento dell’assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero (nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno tre figli) di età inferiore a tre anni
    • un elevamento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

(art. 1 commi 357 e 358)

Congedo parentale

Per i lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento) è previsto un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale dal 30 all’80 per cento. Tale incremento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre. La norma non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

Misure in materia di consumi di energia elettrica e gas naturale

Annullati, per il I trimestre 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
Gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative.
Per il settore elettrico, gli oneri sono suddivisi in due raggruppamenti

  • ASOS, principalmente finalizzata a finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili
  • ARIM, per altre finalità, ad esempio: il bonus elettrico, misure di compensazione territoriale, il sostegno alla ricerca di sistema quali la promozione dell’efficienza energetica, la messa in sicurezza del nucleare da parte di SOGIN S.p.a, ecc.

Ricordiamo che nel 2022 vi è stato un annullamento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM per tutte le utenze elettriche con un impegno di oltre 12 miliardi di euro.
(art. 1 commi 11 e 12)

Prorogata la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. La riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA riguarda anche le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.
(art. 1 commi 13 e 14)

Prevista per il I trimestre del 2023, la determinazione di una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l’azzeramento di tutte le altre aliquote.

Per quanto riguarda il settore gas, le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema sono le seguenti

  • RE/REt che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell’efficienza energetica per il settore (cd. certificati bianchi)
  • GS/GSt che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas
  • UG2 che compensa i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale degli esercenti i servizi di tutela (QVD) tenendo conto dell’obiettivo di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi
  • UG3/UG3t che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali.

Ricordiamo che le componenti tariffarie sopra indicate ad esclusione di UG2 erano state azzerate per il 2022 e che la componente UG2 era stata azzerata per gli utenti nella fascia di consumi fino a 5.000 metri cubi di gas all’anno per un impegno di circa 3,5 miliardi di euro.
(art. 1 comma 15)

Aumentato il valore soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da 12 mila a 15 mila euro per accedere al bonus sociale elettrico e gas per il 2023 ossia alle agevolazioni previste per i clienti domestici economicamente svantaggiati.
(art. 1 commi da 17 a 19)

Previsto per il 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli stessi.
(art. 1 comma 29)

Disposizioni in materia pensionistica

  1. Quota 103

Introdotta in via sperimentale per il 2023, un’ulteriore tipologia, denominata pensione anticipata flessibile, di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge – come possibilità alternativa – alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. Il diritto si consegue al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103).
Per i dipendenti della scuola a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal 1° settembre 2023 a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2023.
Per i dipendenti dell’AFAM a tempo indeterminato decorre dal 1° novembre 2023 a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2023.
Prevista la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti relativi alla quota 103, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. È prevista l’emanazione entro gennaio 2023 di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la definizione delle modalità attuative di tale norma.
(art. 1 commi da 283 a 287)

  1. Proroghe

Prorogata a tutto il 2023 l’applicazione in via sperimentale della cosiddetta APE Sociale (art. 1 commi da 288 a 291).
Estesa la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato Opzione donna a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti.
(art. 1 comma 292)

Altri interventi

Istituzione della “Carta della cultura Giovani” e della “Carta del merito”

Introdotte norme modificative della Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni.
In particolare al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera sono concesse, a decorrere dall’anno 2023:

a) una “Carta della cultura Giovani” a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età
b) una “Carta del merito”, agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la carta “Carta della cultura Giovani”.

Le risorse sono pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, da adottare entro 60 giorni, sono definiti gli importi nominali da assegnare nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.
Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, provvede alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti.
In caso di violazione di tali disposizioni ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogala e comunque non inferiore nel minimo a euro 1.000.
(art.1 comma 630)

Fondo per alfabetizzazione mediatica e digitale

Istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per la promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di media e di piattaforme di condivisione video. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell’intervento saranno definite da un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con “l’Autorità politica delegata all’innovazione tecnologica”.
(art.1 commi 360 e 361)

Borse di studio vittime di reati

Incrementata di 149.377 euro annui, a decorrere dal 2023, l’autorizzazione di spesa relativa a borse di studio riservate

  • a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
  • agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario.

(art. 1 comma 571)

Fondo a favore di iniziative per il recupero e il reinserimento di detenuti, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l’integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale

Prevista l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

  • al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore
  • all’assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative
  • alla cura e all’ assistenza sanitaria e psichiatrica
  • al recupero dei soggetti tossicodipendenti
  • all’integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale.

(art. 1 commi 856 e 857)

Attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita di materiale informatico e didattico

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024, per l’attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell’ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle regole in tema di aiuti de minimis. Si affida l’attuazione delle norme a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’istruzione.
(art.1 comma 70)