Milleproroghe 2023: sintesi dei contenuti del provvedimento approvato dal Parlamento

Via libera definitivo al testo che contiene numerose norme relative ai settori della conoscenza.


Il 23 febbraio la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il decreto legge milleproroghe 2023 (dl 198/22) nel testo definito dal Senato.
Come di consueto durante la discussione il decreto è stato ampliato in maniera significativa con l’approvazione di numerosi emendamenti. Pertanto gli articoli sono passati da 24 a 46, i commi da 149 a 354. Anche il disegno di legge di conversione è passato da 2 a 10 commi.
In precedenti notizie abbiamo analizzato i contenuti del decreto legge e degli emendamenti approvati.
In questa notizia sintetizziamo l’intero provvedimento con specifica attenzione alle norme che hanno ricadute sui settori della conoscenza

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DISPOSIZIONI GENERALI

SCUOLA

UNIVERSITÀ

RICERCA

AFAM

ULTERIORI NORME

Disposizioni di carattere generale

Proroga lavoro agile per i lavoratori fragili del settore pubblico e privato. Sostituzione del personale nelle istituzioni scolastiche
I datori di lavoro, fino al 30 giugno 2023 
(in precedenza 31 marzo 2023), favoriscono lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (lavoratori cd fragili), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a parità di retribuzione e salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali più favorevoli.
Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni sopra indicate è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l’anno 2023.

Prorogato fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) il diritto al ricorso alla modalità agile di lavoro, se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARSCoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio. La valutazione dei medici competenti avviene nell’ambito della cosiddetta sorveglianza straordinaria prevista dall’art. 83 del DL 34/20.

Prorogato fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Sono confermati gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
(art. 9 commi 4-ter, 4-quater, 5-ter)

Prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i dipendenti pubblici
termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche relativi ai periodi fino al 31 dicembre 2018 (in precedenza 31 dicembre 2017), non si applicano fino al 31 dicembre 2023.
In deroga alle norme sulla prescrizione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata (art. 2 comma 26 della Legge 335/95), in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.
(art. 9 comma 5)

Scuola

Ex LSU ed appalti storici: terza procedura assunzionale
Prorogata al 1° settembre 2023 l’espletamento dell’ulteriore fase assunzionale sui posti residuati all’esito della seconda procedura assunzionale per il personale ex LSU e Appalti storici. Questa ulteriore procedura selettiva riguarderà i lavoratori ex LSU che, pur in possesso dei requisiti, non avevano potuto partecipare alla precedente procedura assunzionale per mancanza di posti nella propria provincia di appartenenza.
(art. 5 comma 1)

PNRR, asili nido e scuole dell’infanzia
Prorogata al 31 maggio 2023 (in precedenza 31 marzo 2023) termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, che rientrano nei progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(art. 5 comma 2)

Reclutamento del personale docente di religione cattolica
Inserita una proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica. In particolare il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2023 (in precedenza, entro il 2022) un concorso per la copertura del 50% dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025). A tal fine viene modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie.
(art. 5 comma 3)

Ripartizione risorse ITS
Gli attuali criteri di ripartizione delle risorse nazionali dedicate agli Istituti tecnologici superiori sono prorogati anche per il 2023. A tal fine viene modificato l’articolo 14, comma, 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
(art. 5 comma 4)

Proroga adeguamento normativa antincendio
Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy per i quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2024 (in precedenza 31 dicembre 2022 Sono inclusi per la prima volta anche gli ITS).
Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2024 (in precedenza 31 dicembre 2023).
(art. 5 comma 5)
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolasticoCon lo stesso decreto sono definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
(art. 5 comma 6)

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni
Per il 2023 quota parte del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni, pari 1,5 milioni di euro, viene destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali.
(art. 5 comma 5-bis)

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024.
(art. 5 comma 5-ter)
Prorogato fino al 31 dicembre 2023 la norma che prevede il termine di sette giorni al
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per rendere i pareri richiesti dal Ministro dell’istruzione. La proroga è adottata per dare attuazione alla Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(art. 5 comma 10)

Progressioni fra le aree
Le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, sono prorogate anche per il 2023, limitatamente alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.
(art. 5 comma 7)

Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie
Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per garantire il regolare svolgimento delle attività e l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie, è consentito, in via straordinaria, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo. Tale servizio non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
(art. 5 comma 8)

Aree colpite da eventi sismici e dall’alluvione nell’isola di Ischia
Per l’anno scolastico 2023/2024 i dirigenti degli uffici scolastici regionali
 con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. In particolare possono

  • istituire con propri decreti previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale docenti e ATA, da attivare sino al termine dell’attività didattica
  • istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi
  • assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro.

Per tali finalità sono stanziate euro 2,85 milioni nell’anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l’anno 2024.
(art. 5 comma 9)

Esami di Stato al termine del II ciclo di istruzione e PCTO
Anche l’anno scolastico 2022/2023 
ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione si prescinde dal requisito per gli studenti interni della frequenza dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e per i candidati esterni dalle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono costituire comunque parte del colloquio.
(art.5 comma 11)

Concorso Dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione
Il Ministero dell’istruzione, è autorizzato a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell’ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, e di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici a decorrere dal 2025.
(art.5 comma 11-bis)

Accademia nazionale dei Lincei
Prorogato anche per il 2023 il finanziamento pari a 250 mila euro finalizzato a di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia nazionale dei Lincei.
(art.5 comma 11-ter)

Concorso straordinario bis: Nomine tardive dei docenti e proroga per lo svolgimento del percorso di formazione iniziale e prova
In relazione alle procedure di cui all’art. 59 comma 9 bis del Decreto legge 73/21, per le classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all’anno scolastico 2023/2024. Pertanto coloro che svolgeranno l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nell’a.s. 2023/2024 saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio.
La sede di immissione è la medesima presso cui è stato prestato il servizio a tempo determinato.
Le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, che deve essere effettuata entro il limite dei posti attribuiti alla procedura e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto legge 36/22.
posti relativi ai soggetti sopra indicati sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l’a.s. 2023/2024. (art.5 comma 11-quater)

Per approfondimenti consultare questo link

Concorso Dirigenti scolastici
La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all’anno scolastico 2025/2026
Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro sessanta giorni, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, a cui sono ammessi i partecipanti al concorso indetto con DDG 1259/17, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 198/98:

  1. abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
  2. abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale di tale concorso.

Per partecipare al corso intensivo di formazione occorrono i seguenti requisiti di accesso

  • per i soggetti di cui alla lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa
  • per i soggetti di cui alla lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10

Coloro che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 1259/17 e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti.

Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di coloro che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo fino al suo esaurimento. A tal fine, il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione contestualmente all’autorizzazione assunzionale.
La procedura non prevede costi a carico della finanza pubblica ed è integralmente coperta dal contributo di segreteria a carico dei partecipanti al corso intensivo di formazione.
(art.5 commi da 11- quinquies a 11-novies)

Università

Proroga assunzioni
Prorogato al 31 dicembre 2023
 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2020 e 2021previste dall’art. 3 commi 1 e 2 e Decreto Legge 90/14 e dall’articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08.
(art. 1 comma 2 lettera a).

Assegni di ricerca
Prorogata fino al 31 dicembre 2023
 la possibilità per le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 36/22. Tale possibilità le risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro 31 dicembre 2023.
(art. 6 comma 1)

Edilizia universitaria
Il decreto interviene sull’erogazione delle somme residue dei mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia (MEF), ma concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per edilizia universitaria nelle aree depresse (art. 1 comma 1 del Decreto Legge 67/97) e/o finalizzate a interventi di decongestionamento degli atenei (art. 54 comma 1 della Legge 488/99). La norma proroga di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine per l’erogazione di tali somme da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell’università e della ricerca. Le Università interessate sono: Cassino e Napoli Parthenope.
(art. 6 comma 2)

Ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica
Prorogata di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023)
 il termine per l’emanazione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, in cui sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
(art. 6 comma 5)

Abilitazione scientifica nazionale
Il termine, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l’Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023.
La presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023.
I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023.
Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.
(art. 6 comma 8)
La durata dell’abilitazione scientifica nazionale, è prorogata da dieci a undici anni.
(art. 6 comma 8-sexies)

Esami di Stato di abilitazione per alcune professioni regolamentate
Prorogate al 31 dicembre 2023
 le norme secondo cui, in deroga alle vigenti disposizioni normative, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere:

  • definite l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni regolamentate: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile;
  • individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste.

Tali disposizioni non si applicano

  • alle Lauree magistrali abilitanti all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo
  • Lauree professionalizzanti abilitanti all’esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale

(art. 6 comma 8-bis)

Proroga termine per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali
In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento di tali prove.
(art. 6 comma 8-ter)

Proroga chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia
Prorogata fino al 31 dicembre 2025 la procedura per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia
 di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica.
(art. 6 comma 8-quinquies)

Proroga contratti specializzandi
Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa, una volta verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, sarà possibile avvalersi, anche per gli anni 2022-2023, di medici specializzandi, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi loro conferiti.
(art. 4 comma 3 bis)

Credito d’imposta ricerca
Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell’ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d’impresa, un contributo, nella forma di credito d’imposta, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85% del personale in servizio in ciascun periodo d’imposta nel quale è utilizzato il credito d’imposta. Per il 2023 questo credito d’imposta viene attribuito, alle stesse condizioni, anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa, fermo restando il limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023.
(art. 4 comma 8-bis)

Riconoscimento qualifiche operatore sanitario e socio-sanitario.
Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Il professionista dovrà comunicare all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione e il nominativo della struttura presso la quale presta attività.
(art. 4-bis comma 1 lettera b) numero 1)

Per approfondimenti sul settore università consultare questo link

Ricerca

Assegni di ricerca
Prorogata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 36/22. Tale possibilità le risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro 31 dicembre 2023.
(art. 6 comma 1)

Stabilizzazione personale
Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le procedure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni previste dall’art. 20 commi 1 e 2 del DLgs 75/17 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
(art. 8 comma 6-quater)

Alta Formazione Artistica e Musicale

Proroga utilizzo graduatorie ex legge 143/04
Prorogato di un ulteriore anno accademico e fino al 2023/2024 il termine per l’utilizzo per l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato e determinato, delle graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari dell’AFAM ex legge 143/04.
(art. 6 comma 3)

Regolamento reclutamento del personale
Le procedure e le modalità per la programmazione previste dal Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM adottato con il DPR 143/19 si applicano a decorrere dall’a.a. 2024/2025
La programmazione del reclutamento del personale è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2023.
Prorogate di un anno, quindi a decorrere dall’anno accademico 2024/2025, le abrogazioni 
previste dal medesimo citato Regolamento.
(art. 6 comma 4)

Proroga conclusione vecchio ordinamento
Il termine ultimo di conseguimento dei diplomi finali rilasciati al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento ai fini dell’equipollenza con i diplomi accademici di nuovo ordinamento, è prorogato al 31 dicembre 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022).
(art. 6 comma 4-bis)

Reclutamento a tempo indeterminato dei docenti per l’a.a. 2023/2024
Nelle more della piena attuazione del nuovo regolamento sul reclutamento (che ha avuto recentemente una battuta di arresto da parte del Consiglio di Stato), le istituzioni afam statali per l’a.a. 2023/2024 possono assumere a tempo indeterminato docenti attingendo prioritariamente dalle graduatorie compilate dalle istituzioni statizzate per la stabilizzazione del personale e dalle vigenti graduatorie nazionali (ormai quasi del tutto esaurite) e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.
Rispetto alle selezioni pubbliche si applicano alcune disposizioni del decreto legislativo 165/01 in tema di pubblicità, rispetto delle pari opportunità, composizione delle commissioni.
I criteri, le modalità e i requisiti di partecipazione sono definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. (A questo questo link un primo approfondimento)
(art. 6 comma 4-ter)

Proroga termine per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali
In deroga alle disposizioni dei regolamenti didattici, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento di tali prove.
(art. 6 comma 8-ter)

Accademia Musicale Chigiana, Accademia di Imola e Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Incrementata di 0,6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l’autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell’Accademia Internazionale di Imola, dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Alla ripartizione, in parti eguali, di tale importo si provvede con decreto del Ministro della cultura.
(art. 7 commi 7-ter e 7-quater)

Scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale
A decorrere dal 2023, le risorse destinate all’erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale, pari a 1 milione di euro, sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, nel settore Promozione – Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell’anno precedente.
(art. 7 comma 7-quinquies)

Ulteriori norme

Procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale in comando o distacco

Le amministrazioni interessate possono attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, fino al 31 marzo 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022), a favore del personale già in servizio a tempo indeterminato che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco. L’inquadramento può riguardare fino al 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica. Per le procedure straordinarie si tiene conto

  • della anzianità maturata in comando o distacco,
  • del rendimento conseguito
  • della idoneità alla specifica posizione da ricoprire.

Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza.
(art. 1 comma 22-bis)

Fondo nuove competenze
Prorogato al 2023 il termine per la sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali 
finalizzati alla rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli accordi sono finanziati dal “Fondo nuove competenze” istituito dal decreto legge 34/20.
(art. 22-quater)