Tre giorni di permesso retribuito ai supplenti con contratto annuale o al termine delle attività: con la sottoscrizione del Contratto nazionale il diritto è finalmente esigibile

Dal 19 gennaio 2024 la fruizione dei tre giorni diventa una realtà anche per i precari.


FLC CGIL Nazionale 25/01/2024

Lipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto «Istruzione e ricerca» 2019-21 è stata siglata il 14 luglio 2023, mentre la sottoscrizione definitiva è avvenuta lo scorso 18 gennaio 2024: ci sono voluti ben 6 mesi agli organismi di controllo per la certificazione.

Dal 19 gennaio 2024, quindi dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva, la possibilità di alcune importanti novità introdotte dal nuovo contratto diventano pienamente esigibili.

E’ il caso dei tre giorni di permessi retribuiti (ad anno scolastico) previsti per i lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato e termine 31 agosto (supplenza annuale) o 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche).

Infatti il nuovo art. 35 del CCNL, nella parte in cui affronta l’argomento, recita:

Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato
per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30

giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni
di permesso retribuito nellanno scolastico, per motivi personali o familiari,
documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi
possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui allart. 67 (permessi orari
retribuiti per motivi personali o familiari).

Si tratta di una conquista importante, voluta fortemente dalla FLC CGIL. Una misura che ha richiesto risorse ingenti per dare copertura finanziaria alla fruizione dei permessi, ma giusta, perché va nella direzione della equiparazione dei diritti tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato