Filiera tecnologico professionale: pubblicato il decreto 221 per l’attivazione dei percorsi per l’anno scolastico 2026/2027

Evidente il rischio di produrre ambiguità sul ruolo del collegio dei docenti e del consiglio di istituto. Nessun obbligo di adesione è previsto: la FLC CGIL impugnerà i provvedimenti di adesione illegittimi qualora privi delle necessarie delibere collegiali.


FLC CGIL Nazionale del 2/12/2025

Pubblicato sul sito del ministero il 2 dicembre 2025 il Decreto Ministeriale n. 221 del 14 novembre 2025 concernente il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico professionale. Ricordiamo che il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 – convertito nella legge 30 ottobre 2025, n. 164 – all’articolo 2 ha incluso i percorsi della filiera tecnologico-professionale nell’offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a partire dall’anno scolastico 2026/2027. A tal riguardo, nei giorni precedenti alla pubblicazione del D.M., è stata inviata direttamente a tutti i dirigenti scolastici e coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di istruzione tecnica e professionale la nota n. 2242 del 21 novembre 2025.

In relazione alle difficoltà registrate da più parti, la FLC CGIL ha chiesto uno specifico incontro al Direttore Generale Acerra, che si è tenuto il 2 dicembre 2025. Durante l’incontro la FLC CGL ha rilevato che il Decreto ministeriale e la stessa nota presentano un vuoto significativo nella descrizione della documentazione necessaria per la presentazione delle candidature, ignorando volutamente la normativa che regola il funzionamento delle autonomie scolastiche (DPR 8 marzo 1999, n. 275 art. 3, comma 4). L’adattamento dei curricoli da cinque a quattro anni richiede una significativa modifica dell’offerta formativa chiamando in causa direttamente le prerogative didattiche e organizzative degli organi collegiali, al netto, ovviamente delle complesse sinergie e degli accordi di rete istituzionali e territoriali che, anch’essi, necessitano dei passaggi negli organi collegiali. Tali procedure non risultano chiaramente definite D. M. n. 221/2025 né dalla nota n. 2242/2025.

I provvedimenti si concentrano sull’individuazione delle regole valevoli per la presentazione delle candidature con modalità e tempistiche ben determinate. La scadenza per la presentazione è fissata entro il 10 dicembre 2025 e la candidatura deve prevedere un accordo di rete con la partecipazione obbligatoria di:

  • almeno un istituto di istruzione tecnica o professionale
  • almeno una istituzione formativa affine o correlato alla filiera e accreditata a livello regionale per l’erogazione dei percorsi quadriennali di IeFP
  • almeno un ITS Academy di area tecnologica coerente con l’indirizzo di riferimento.

L’attivazione dei percorsi, come ordinariamente accade, dovrà avvenire dietro presentazione dell’istanza da parte del dirigente scolastico o del legale rappresentante dell’ente gestore per le scuole paritarie.

Purtroppo, come già avvenuto nella fase di approvazione dei progetti PNRR, si rischia di indurre dirigenti e istituzioni scolastiche nell’errore di poter saltare il passaggio delle delibere dagli organi collegiali. In particolare, con l’omissione nella nota n.2242 del riferimento al collegio dei docenti si contraddice la stessa architettura istituzionale degli organismi della scuola alla cui approvazione, prioritariamente, deve essere subordinata l’adesione dell’istituzione scolastica al progetto. Il dirigente scolastico emana certo le linee di indirizzo e coordina il piano dell’offerta formativa, ma è il collegio dei docenti l’organismo tecnico responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa approvato poi dal consiglio d’istituto (DPR 8 marzo 1999, n. 275 art. 3, comma 4). Per questo motivo, nell’ambito dell’incontro con la Direzione Generale per l’istruzione tecnica e professionale, la FLC CGIL ha evidenziato il rischio di un corto circuito tra le indicazioni contenute nella circolare e le prerogative degli organi collegiali. Per questo motivo la FLC CGIL si riserva di valutare se vi sono gli estremi per impugnare i provvedimenti di adesione ai percorsi quadriennali qualora, a seguito di accesso agli atti, dovessero risultare illegittimi perché privi delle necessarie delibere collegiali.

Nel ribadire che la progettazione dell’offerta formativa rimane, comunque, una responsabilità condivisa delle comunità professionali e scolastiche, la FLC CGIL, oltre a valutare azioni di contrasto a questi provvedimenti, proseguirà con l’azione di sostegno di quegli organismi impegnati a difendere la qualità e le prerogative della scuola pubblica, la cui autonomia è tutelata dal Titolo V della Costituzione.

Decreto_ministeriale_221_e_allegati_del_14_novembre_2025_Consolidamento_e_sviluppo_filiera_formativa_tecnologico_professionale

Nota_2242_del_21_novembre_2025_Filiera_formativa_tecnologico_professionale_Attivazione_percorsi_anno_scolastico_2026_2027_Scadenza_presentazione_candidature_10_dicembre_2025